Diversi conoscenti, sentendo il cancan mediatico sul referendum costituzionale del prossimo autunno, mi hanno espresso la necessità di capire meglio l’oggetto di questa futura contesa referendaria. Così “Appunti oristanesi” dedicherà da oggi una serie di appuntamenti all’analisi di un tema fondamentale quanto complesso come quello costituzionale, con l’obiettivo di offrire un’informazione per quanto possibile corretta e completa. Ovviamente, non essendo opera di “specialisti”, tali contributi saranno sicuramente oggetto di fondate critiche. Quel che più conta però – che poi è l’obiettivo vero di questi interventi – è l’apertura di una discussione la più ampia possibile tra noi cittadini sulla “Riforma Boschi”, perché la Costituzione – la “legge delle leggi”! – riguarda davvero tutti noi, e non soltanto i costituzionalisti e i politici di mestiere.
Dunque il prossimo autunno – molto probabilmente ad ottobre – i cittadini saranno chiamati ad esprimersi su un vasto e importante intervento modificatore della seconda parte della Costituzione italiana, meglio noto come “Riforma Boschi” (qualcuno ci aggiunge anche il cognome Renzi). Lo faranno mediante un referendum. Attenzione! Questo referendum, previsto dalle procedure di revisione costituzionale dell’art. 138, non è il solito referendum “abrogativo”, al quale siamo stati abituati, e che puntualmente disertiamo, bensì è “approvativo”, nel senso che deve dare o meno il via libera alla promulgazione di un provvedimento di rango costituzionale. E, come tale, non prevede nessun quorum! Lo ripeto: nessun quorum! Ergo, una riforma di tale portata può – paradossalmente! – essere approvata o respinta perfino da una esigua minoranza di cittadini aventi diritto, purché questi superino di un voto coloro che si sono espressi nell’altro senso! Nel contempo però l’astensione in questo caso non può essere considerata una manifestazione di voto! Teniamone adeguato conto.
Un amico nei giorni scorsi mi faceva notare, Costituzione alla mano, che secondo lui, in questo specifico caso il legislatore è andato ben oltre i limiti imposti dalla stessa carta del ’48, perché nel citato articolo 138 si parla di “revisione”, cioè di un riesame con eventuali modifiche di un atto giuridico, e non di “riforma”, parola ben più “impegnativa” – cito le sue parole – perché implica: “Una vera e propria trasformazione di un ordinamento giuridico, in questo caso della stessa forma dello Stato”. Non sono in grado di dare un fondato parere su tale specifica osservazione. Mi limito a constatare che la parola “riforma” è comunque la più appropriata per indicare questo pacchetto di modifiche.
L’intervento legislativo si è concretamente esplicato con la modifica di ben 45 articoli della nostra carta fondamentale e con l’abrogazione di altri 2, esattamente il 58 (elezione dei senatori) ed il 99 (CNEL, Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro). In realtà le modifiche sostanziali hanno riguardato soltanto alcuni articoli-cardine: il 55 (composizione bicamerale del Parlamento), il 57 (Senato elettivo), gli articoli 70-73 (funzione, iniziativa e procedura legislativa), 75 (referendum), 117 (potestà legislativa di Stato e Regioni ordinarie). Gli altri articoli presentano modifiche consequenziali ed accessorie, anche se in taluni casi – p. es. l’art. 83, elezione del Presidente della Repubblica; o l’art. 135, nomina dei giudici della Corte costituzionale – non meno rilevanti.
Le colonne portanti di questa riforma sono:
a – la fine del bicameralismo perfetto con la trasformazione del Senato della Repubblica da camera parlamentare dotata di potere legislativo pieno ad assemblea delle istituzioni territoriali, eletta dai Consigli regionali e fornita di poteri legislativi limitati;
b – l’eliminazione della legislazione concorrente tra Stato e Regioni ordinarie, con il conseguente ampliamento delle competenze legislative esclusive dello Stato centrale, l’introduzione della “clausola di garanzia” e la ridefinizione delle competenze “residuali” delle Regioni.
Nei prossimi articoli verranno esaminati in dettaglio sia questi sia altri importanti aspetti della riforma.