RIFORMA DELLA COSTITUZIONE E ABBANOA, LONTANE SOLO APPARENTEMENTE (LUCA PERDISCI)

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Abbanoa

Riforma della Costituzione!? “E che ce frega! Mica ci compriamo il pane!”, dicono o pensano i tanti tra noi impegnati a consumare gli ultimi scampoli delle sospirate ferie estive godendo del nostro bel mare o magari rilassandosi in lontani luoghi più o meno esotici. Beh, da un certo punto di vista non gli si può dare torto: infatti non è direttamente ed immediatamente la Costituzione riformanda a poter turbare i loro sonni, semmai lo sono – ne dico una a caso – le micidiali bollette di Abbanoa.
Eppure, se ci pensiamo bene, la Carta Costituzionale venne pensata e scritta anche per i cittadini sardi vessati da Abbanoa!
Dico questo, lo confesso, con grande amarezza, non solo perché rimproveri ai miei concittadini sardi – ed ovviamente italiani – la scellerata disattenzione su tutto ciò che non riguarda l’hic et nunc, ma perché quella Carta Costituzionale che pure riconosce la dignità dei cittadini ed è stata finora usbergo non solo contro i sempre possibili ritorni dispotici ma anche contro quelli democraticamente legittimati, oggi appare in difficoltà (e, ahimè, lo sarà sempre di più se verrà modificata nel senso voluto dalla riforma Renzi-Boschi) a limitare le assurde pretese che, a titolo più disparato, persino soggetti istituzionali di natura pubblica rivolgono all’inerme cittadino.
Ma veniamo alla “storiaccia” dei conguagli Abbanoa. Tra il gestore del servizio idrico (e quindi Abbanoa) ed il cittadino, secondo la giurisprudenza, si configura un vero e proprio rapporto contrattuale, espressione questa che, evocando una tendenziale pariteticità tra le parti, già di per sé fa sobbalzare sulla sedia, innanzitutto perché nessuno di noi si è mai seduto con un funzionario Abbanoa per negoziare e firmare contratti!
Ad ogni modo parlare di contratto dovrebbe innanzitutto significare che l’acqua non è discrezionalmente concessa dal gestore agli utenti, i quali, invece, sulla stessa vanterebbero un vero e proprio diritto soggettivo, a tutela di un proprio interesse correlato ad un altrui obbligo; e, dunque, che quanto viene pagato, cioè la tariffa, non dovrebbe avere la natura di una imposizione unilaterale assimilabile ad un tributo, bensì di una vera e propria controprestazione e cioè del prezzo corrisposto per la fruizione dell’acqua e degli altri servizi connessi. Se così fosse è chiaro che la presenza di continue disfunzioni che tutti noi abbiamo sperimentato (interruzione della fornitura, difetti di potabilizzazione, ma anche l’insufficiente pressione dell’acqua nelle condutture) dovrebbe dare adito, secondo i principi generali del diritto civile, ad una fattispecie di inadempimento contrattuale con relativa pretesa risarcitoria da parte dei cittadini nei confronti del gestore.
In realtà ciò che accade è esattamente il contrario! Infatti, a fronte dei detti disservizi non vi è mai spontaneo riconoscimento indennitario o risarcitorio – le cause ormai le fanno solo coloro che se lo possono permettere !!! – mentre invece al malcapitato cittadino tocca persino sperimentare l’onta dell’addebito dei conguagli, i quali, sempreché ve ne sia bisogno, rivelano inequivocabilmente che il gestore del servizio idrico non è una controparte contrattuale del cittadino bensì il solito cinico ed arrogante impositore tributario. Ai sensi della disciplina normativa dell’art. 2 lett. E) del D.Lgs n 206 del 2005, il c.d. Codice del Consumo (che argomentando dalla natura contrattuale del rapporto dovrebbe trovare, senza dubbio, applicazione nel caso di specie), ma ancor prima sulla base del principio di buona fede contrattuale di cui agli articoli 1175 e 1375 del Codice civile, mai e poi mai potrebbe avere legittimità giuridica la richiesta di prestazioni ora per allora, la cui richiesta non sia stata chiaramente preannunciata (anche, seppure sommariamente, nel suo ammontare) dal creditore e che non sia dovuta ad evidenti e, quindi, facilmente riconoscibili, errori di calcolo! Eppure è accaduto proprio questo! E’ accaduto che il gestore idrico di punto in bianco ha preteso dai cittadini somme originate da sopraggiunti ed astrusi calcoli di bilancio di cui questi erano ignari e delle cui cause non erano certo responsabili!!! Ma su quali basi giuridiche Abbanoa ha avanzato queste pretese? Allora l’art. 2 c.12 lett. e) della Legge n. 481 del 1995 attribuisce alla Autorità per il Servizio Idrico la potestà di determinare le tariffe e più in generale le modalità per il recupero dei costi sostenuti nell’interesse generale. L’Autorità ha utilizzato questo potere introducendo con la delibera 643/2013 il Metodo Tariffario Idrico (MTI) ed attribuendo agli Enti d’Ambito il potere di stabilire dei conguagli relativi a periodi precedenti al trasferimento alla stessa delle competenze nel settore idrico, prescrivendo che questi venissero “espressi in unità di consumo” e cioè ripartiti in funzione del consumo annuo degli utenti. Così ha fatto di seguito l’Ente d’Ambito della Sardegna, nella persona del suo Commissario Straordinario, il quale con la delibera n. 18 del 26.06.2014 ha stabilito l’entità complessiva dei conguagli ed incaricato Abbanoa di riscuoterli secondo le dette modalità.
Ora, non vi è dubbio che Abbanoa ci abbia messo del suo, perché dovendo ripartire i conguagli sulla base dei consumi si è prima “inventata” la tariffa annuale di riferimento, utilizzando arbitrariamente quella del 2012, e poi ha spalmato la pretesa imputandola, sempre arbitrariamente, ad annualità pregresse, e persino a carico di coloro che, negli anni antecedenti il 2012, non erano neppure allacciati al servizio (sic!). Questo senza dimenticare altre nefandezze come la stessa generica descrizione delle pretese in bolletta, del loro essere verosimilmente prescritte ecc. Ciò detto, bisogna però rimarcare che questo “pasticciaccio” non ha origine in e con Abbanoa, bensì, come detto, nell’atto dell’Autorità nazionale per il servizio idrico, che autorizzava i conguagli, e poi in quello dell’Autorità d’ambito sarda che li stabiliva e disponeva per la riscossione.
Ma che … razza di concezione della cittadinanza può avere quello Stato, che tratta i suoi cittadini come soggetti non degni neppure di poter regolare le proprie azioni (nel caso di specie quanta acqua consumare) sull’ovvia base del sistema normativo-tariffario vigente al momento in cui egli agisce?
Vedremo quali saranno gli esiti processuali dei contenziosi in essere che, peraltro e a riprova di quanto detto, pendono non solo in Sardegna contro Abbanoa, ma in tutta Italia contro i vari gestori dei servizi idrici e che già hanno dato qualche esito favorevole ai ricorrenti.
A me preme, però, ritornare alla considerazione da cui siamo partiti: la difesa giuridica del legittimo affidamento del cittadino contro le prevaricazioni del legislatore e delle pubbliche amministrazioni, è garantita e fondata innanzitutto sulla nostra Costituzione?
La Corte Costituzionale è intervenuta sull’argomento nelle occasioni in cui si è pronunciata sulla legittimità di disposizioni di legge retroattive, sancendo che esse trovano un limite nella presenza del legittimo affidamento del cittadino riconducibile a sua volta al principio di uguaglianza di cui all’art. 3 della nostra Costituzione. Argomentazioni poi riprese dalla Corte di Cassazione (cfr. Sent. n. 7080/2004,“Il principio della tutela del legittimo affidamento del cittadino nella sicurezza giuridica, che trova la sua base costituzionale nel principio di eguaglianza dei cittadini dinanzi alla legge – art. 3 Cost. -, e costituisce un elemento essenziale dello Stato di diritto e ne limita l’attività legislativa e amministrativa, è immanente in tutti i rapporti di diritto pubblico …”) nel pronunciarsi su tipici rapporti di diritto pubblico, come appunto quelli tributari, rimarcando così il superamento della concezione autoritaria e gerarchica dello Stato e delle pubbliche amministrazioni nei confronti dei cittadini.
Ed allora dovrebbe essere senz’altro considerato incostituzionale il citato art. 2, c.12 lett. e) della Legge n° 481 del 1995, nella misura in cui fosse interpretato come attributivo alle Autorità del servizio idrico del potere di stabilire conguagli illimitati a carico degli utenti e quindi anche in dispregio del loro legittimo affidamento sulla certezza dei rapporti pregressi. A maggior ragione, ed a prescindere dalla violazione delle norme del Codice di consumo o del Codice civile, dovranno essere considerati illegittimi anche gli atti delle varie Autorità del servizio idrico che, come nel caso di specie, avessero questo intendimento.
Ciò però lumeggia chiaramente anche un altro aspetto di tutto ciò solo apparentemente banale, da scolastica educazione civica, ma oggi e chissà come mai finito nel dimenticatoio, e cioè che le questioni di immediato interesse per le nostre tasche – come le bollette Abbanoa – in realtà non sono mai disgiunte da altre più vaste che, proprio nella sfera del diritto (e dei diritti) le involgono e ricomprendono! E’ pertanto opportuno, oltreché doveroso, che ciascuno maturi una adeguata coscienza critica, ovviamente nei limiti delle proprie capacità, proprio in ordine alla riforma della Costituzione – la Carta fondamentale da cui tutto dovrebbe discendere – e quindi al referendum costituzionale del prossimo autunno. Mi si dirà: o Luca, ma che stai a di’! La riforma Renzi-Boschi mica tocca i principi fondamentali della Costituzione, art. 3 compreso! Sì, certo, ma attenzione: visto il taglio verticistico e accentratore della stessa, se vincono i “SI” niente e nessuno mi leva dalla mente che sarà sempre più difficile opporsi alla già forte arroganza dei poteri statali e di quelli a loro collegati, con una politica sempre più debole, quasi succuba degli stessi e spogliata(si), soprattutto in periferia, di competenze e di rappresentatività.
Tra questi nuovi ”poteri forti” non vi è dubbio che vi siano anche gli Enti che a vari livelli gestiscono il bene acqua, nel contesto di quel “mostro giuridico” chiamato “Servizio Idrico Integrato”, nato e regolamentato dal D.lgs. 152/2006 e poi dalle infauste norme applicative adottate dalla Regione Sardegna.
A tutto questo sarà dedicato un successivo articolo, attraverso il quale si tenterà di capire insieme se davvero la soluzione del problema Abbanoa passi per il referendum consultivo che si intende promuovere a Oristano. Sarà inoltre l’ennesima occasione per dimostrare come al centro della vicenda vi siano sempre spinosissime questioni di diritto costituzionale: in questo caso i criteri di riparto delle competenze legislative in materia idrica fra Stato e Regioni.