GIUNTA LUTZU E RAPPRESENTANZA DI GENERE: QUALCOSA NON VA? (ADRIANO SITZIA)

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LUTZU

Bisogna ammettere che se il nostro nuovo Sindaco, l’ing. Lutzu, aveva voglia di far parlare di sé e della sua creatura, ci sta riuscendo. Ma finora non in senso positivo. Infatti alcune “caratteristiche” di questa neonata giunta lasciano perplessi. Una di queste riguarda la questione, oggi molto sentita, della “rappresentanza di genere”. A questo riguardo il legislatore negli ultimi anni ha introdotto novità importanti, che hanno spesso messo in difficoltà le forze politiche sia nella formazione delle liste sia in quella delle stesse giunte per “carenza di genere femminile”. Infatti quella stessa politica che, tra le altre cose (negative), non ha né voluto né saputo investire nella formazione di nuovi quadri dirigenti e di nuovi amministratori, s’è trovata poi a dover legiferare in tutta fretta in questa materia, mettendo, come spesso capita in Italia, il carro davanti ai buoi. Comunque le norme ci sono e andrebbero rispettate.
Così, se prendiamo la legge n. 56 del 2014, a proposito della rappresentanza di genere, all’art. 1 c. 137 troviamo che nelle Giunte dei Comuni con popolazione superiore a 3000 abitanti “nessuno dei due sessi puo’ essere rappresentato in misura inferiore al 40 per cento, con arrotondamento aritmetico”. Come poi precisato da una circolare del Ministero dell’Interno – la n. 6508 del 24 aprile 2014 – nel calcolo degli assessori va incluso anche il sindaco. Invece la Giunta Lutzu è costituita da sei uomini e due donne, pari rispettivamente al 75 e al 25 %! Dunque qualcosa non va.
E se Andrea Lutzu non è proprio riuscito ad individuare all’interno della sua maggioranza un numero sufficiente di “assessore”? Vediamo a questo riguardo alcun sentenze e pareri giuridici:
– “il Sindaco non può ritenersi obbligato ad individuare assessori di sesso femminile al di fuori della maggioranza consiliare oppure al di fuori della compagine consiliare, e neppure può ritenersi tout court esonerato dall’obbligo di nomina di assessori di sesso femminile, occorrendo invece che egli svolga un minimum di indagini conoscitive, tese ad individuare, all’interno della società civile (e beninteso nel solo bacino territoriale di riferimento del Comune, non potendo dirsi obbligato a spingersi oltre), personalità femminili in possesso di quelle qualità – doti professionali, nonché condivisione dei valori etico-politici propri della maggioranza uscita vittoriosa alle elezioni – necessarie per ricoprire l’incarico di componente la giunta municipale” (TAR Puglia n. 289/2013; Ministero dell’Interno, parere 31/05/2013);
– “la ricerca del soggetto femminile adatto deve avvenire con criteri che consentano di arrivare effettivamente al risultato. Dunque non si deve esigere un rapporto fiduciario preesistente (condizione che può chiudere in partenza il campo degli aspiranti assessori) ma occorre pervenire alla formazione di un rapporto fiduciario al termine del percorso di selezione” (TAR Lombardia, Brescia, n. 1/2012);
di tali indagini e del loro esito dovrà darsi conto, anche in sintesi, nel decreto sindacale con il quale vengano eventualmente nominati unicamente assessori di sesso maschile” (Parere Ministero dell’Interno cit.).
Ecco, attendiamo di conoscere questo ed altri pareri in merito.