E’ sorta, dunque, la prima controversia sulle decisioni del neo Sindaco Lutzu. Si tratta della nomina ad assessore di Mauro Solinas, in contrasto con il disposto di cui all’art. 42 comma 3 dello Statuto comunale di Oristano: “Non possono essere nominati assessori il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco, dei consiglieri e degli altri assessori”.
E’ di tutta evidenza come siffatta questione involga primariamente aspetti di carattere giuridico, ma non solo, poiché sono forse ancor più interessanti e significativi quelli di carattere meramente politico. Muovendo dai primi va detto che le prescrizioni in materia di incompatibilità, ineleggibilità o incandidabilità contenute nello Statuto comunale non possono trovare un autonomo fondamento giuridico nello Statuto stesso. Questo non solo perché lo Statuto comunale rinviene a sua volta la propria fonte di legittimità in norme sovraordinate di carattere primario e di rango legislativo, ma soprattutto perché nel caso di specie la tutela dei diritti fondamentali di elettorato passivo dei cittadini, impone, ai sensi degli artt. 3 e 51 delle Costituzione la necessità di adottare una disciplina uniforme sull’intero territorio nazionale. Ad occuparsene, secondo le ripetute pronunce della Corte Costituzionale, deve essere una legge statale (riserva di legge) oggi rinvenibile nel D.lgs 267 del 2000, il c.d. Testo Unico degli Enti Locali (TUEL), col quale si è provveduto ad elencare nel dettaglio (si è cioè fatta una elencazione casistica) le singole ipotesi di ineleggibilità incandidabilità ecc., di modo che i limiti ai diritti di elettorato attivo e passivo dei cittadini fossero configurati come specifiche e puntuali eccezioni al principio del libero accesso alle cariche elettive.
Così facendo, a mente della stessa Corte, si ottiene un adeguato bilanciamento tra due interessi di rango costituzionale : da un lato quello che impone di consentire a tutti i cittadini di accedere alla cariche elettive, e dall’altro quello all’imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione.
In Sardegna, dove statutariamente esiste una potestà normativa primaria in materia di ordinamento di enti locali, si può superare o integrare la legge statale, pur nel rispetto dei suoi principi, ma il legislatore sardo non detta disposizioni proprie, limitandosi a richiamare quelle nazionali del TUEL, che dunque rappresentano il parametro normativo in materia.
A questa luce è chiaro che appare assai dubbia la legittimità giuridica di una disposizione come quella dettata dall’art 42 comma 3 dello Statuto comunale oristanese, non trovando essa alcun puntuale riscontro nelle ipotesi enunciate negli artt. 60 e seguenti del citato D.lgs 267/2000 e segnatamente tra le cause di incompatibilità stabilite per gli assessori nell’art 64, a cui la norma statutaria in questione sembra volersi rifare.
Era dunque giusto ignorare o di fatto disapplicare quella norma? Direi proprio di no, intanto perché, si tratta di una norma attualmente vigente, che come, tale fino alla sua abrogazione o annullamento in sede giudiziale mantiene la sua efficacia, con quel che consegue anche in ordine alla responsabilità del Sindaco che dovrà dichiarare la sussistenza dei requisiti assessoriali ivi stabiliti.
Vi sono poi altre ragioni di carattere sostanziale. Qual’è in definitiva il torto di questa norma? O, per dirla coi giuristi il suo vizio di legittimità. Quello di avere voluto contrarre o limitare eccessivamente il diritto elettorale passivo degli aspiranti assessori, nel tentativo di scongiurare la presenza di potenziali conflitti di interessi tra i vari organi del Comune, o in altre parole quello di tutelare massimamente l’imparzialità ed il buon andamento dell’amministrazione piuttosto che le aspirazioni politiche dei singoli cittadini. E’ davvero un torto ? Forse in un altro momento storico la mia risposta sarebbe stata affermativa, ma non oggi, di fronte alla crescente e fondata sfiducia dei cittadini circa il fatto che le istituzioni pubbliche siano davvero rivolte alla mera ricerca del bene comune.
Si aggiunga un altro rilevante aspetto e cioè la debole legittimazione popolare che oramai da tempo connota le cariche elettive, compresa quella dell’attuale Sindaco di Oristano. La percentuale dei votanti, nelle ultime elezioni comunali, non solo in sede di ballottaggio, ma anche al primo turno, è stata estremamente indicativa in questo senso.
Ed allora, a mio modo di vedere, più che esibire i muscoli e quindi una forza politica che non si detiene, disapplicando una disposizione di quello che, non dimentichiamolo, costituisce la più importante espressione di autogoverno del Comune, occorreva ed occorre attivarsi in sede consiliare per potenziare nello Statuto gli istituti di democrazia diretta, affinché, al di là delle lodevoli intenzioni del Sindaco Lutzu di coinvolgere i cittadini nel governo della città (lo fece anche Guido Tendas negli esordi del suo mandato e poi abbiamo visto come è finita), costoro possano acquisire, nelle forme e procedure stabilite, un vero e proprio diritto a farlo, senza dipendere di volta in volta dalla generose concessioni dei Prìncipi pro tempore di Aristanis.
Anche per questa via, forse, si potrà sanare quel deficit di partecipazione democratica che oramai, come detto, sta diventando davvero preoccupante.